Gli interessi moratori, ai sensi del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (che attua la direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), sono dovuti al soggetto che subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del corrispettivo concordato. Questi interessi di mora si applicano relativamente a contratti commerciali stipulati tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che prevedono la fornitura di beni o servizi a fronte di un pagamento per il lavoro svolto.
Gli interessi di mora sono somme aggiuntive dovute quando una fattura non viene pagata entro la scadenza. Si applicano automaticamente dal giorno successivo al termine di pagamento, secondo il D.Lgs. 231/2002. Il calcolo avviene moltiplicando importo dovuto, tasso di mora e giorni di ritardo, diviso 365. Non sono soggetti a IVA.
Interessi di mora: cosa sono
Nel momento in cui viene rilasciato una fattura con una data di scadenza stabilita in anticipo, la mancata adesione ai termini di pagamento inseriti in fattura porta alla messa in mora del debitore. Questa circostanza dà luogo al calcolo degli interessi sul debito, in ottemperanza alle disposizioni in vigore, che saranno aggiunti all’ammontare originario della fattura. Scopriamo qual è la procedura da seguire per quantificare questi interessi e come vengono inseriti in fattura.
Interessi di mora: da quando decorrono
Gli interessi moratori sono applicati automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento. Non è necessario che il creditore invii un sollecito formale o costituisca in mora il debitore per farne iniziare la maturazione. Il termine di pagamento ordinario è fissato in 30 giorni dalla ricezione delle merci o dalla prestazione dei servizi. Tuttavia, nelle transazioni commerciali tra imprese (B2B), le parti possono concordare per iscritto termini diversi, purché non siano gravemente iniqui per il creditore.
Nei rapporti con i consumatori si applicano le regole generali del Codice Civile italiano in materia di mora del debitore (art. 1219 c.c.).
Interessi di mora: quando si applicano e quando sono dovuti
Comprendere le tempistiche e le condizioni di applicabilità è essenziale per gestire correttamente i rapporti commerciali ed evitare contestazioni.
- Applicazione automatica: maturano nel momento in cui il pagamento non avviene entro i termini stabiliti in fattura.
- Decorrenza: iniziano a maturare dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
- Nessun sollecito necessario: non occorre inviare un sollecito formale affinché gli interessi inizino a decorrere.
- Ambito di applicazione: gli interessi di mora sono dovuti in tutte le transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e Pubblica Amministrazione.
- Esclusione di responsabilità : il debitore può evitarne il pagamento solo dimostrando che il ritardo è causato da circostanze a lui non imputabili.
Come mettere in mora il debitore
Sebbene la maturazione degli interessi sia automatica dal giorno successivo alla scadenza, il creditore può avviare una procedura formale per conferire ufficialità all’inadempimento.
- Notifica scritta: invia una comunicazione scritta con la scadenza ultima per costituire in mora il debitore; una volta incassati, emetti il documento con un software di fatturazione elettronica come Kubik per l’invio al SdI.
- Modalità di invio: la notifica va inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Finalità : la procedura serve a costituire formalmente in mora il debitore e a richiedere il risarcimento per il differimento tra la scadenza prevista e il pagamento effettivo.
- Evoluzione normativa del tasso:
- Transazioni dal 1° gennaio 2013: si applica una maggiorazione dell’8% rispetto al tasso di riferimento BCE (D.Lgs. 192/2012).
- Transazioni fino al 31 dicembre 2012: resta valida la maggiorazione previgente del 7%


Come calcolare gli interessi di mora
È fondamentale seguire la procedura corretta per quantificare l’importo dovuto in caso di ritardo. Il calcolo si effettua moltiplicando l’ammontare della fattura insoluta per il tasso di mora vigente e per il numero di giorni di ritardo effettivo, dividendo poi il risultato per 365.
La formula tecnica da utilizzare è:
Importo Fattura Insoluta x Tasso di Mora x Numero di giorni di ritardo / 365
Il tasso di mora non è fisso, ma è indicizzato al tasso di riferimento della BCE, aggiornato semestralmente (1° gennaio e 1° luglio). Per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013, a tale tasso si applica una maggiorazione fissa di 8 punti percentuali.
Calcolo interessi di mora: un esempio pratico
Il calcolo degli interessi di mora avviene applicando il tasso previsto dalla normativa all’importo della fattura insoluta, in proporzione ai giorni di ritardo. Ma come si calcolano gli interessi di mora in concreto?
Vediamo un esempio pratico.
- Importo fattura: € 5.000
- Tasso interessi di mora: 10%
- Ritardo nel pagamento: 60 giorni
Calcolo:
5.000 × 10% × 60 / 365 = € 82,19
L’importo di € 82,19 rappresenta gli interessi moratori maturati per il ritardo.
Sapere come si calcolano gli interessi di mora è fondamentale per imprese e professionisti che vogliono tutelare la propria liquidità e gestire correttamente le fatture scadute.
Gli interessi di mora e l’IVA
Gli interessi di mora sono esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633/1972. Sebbene non concorrano al volume d’affari, devono essere documentati tramite fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio (SdI).
- Codice Natura: In fase di compilazione della fattura elettronica, è necessario utilizzare il codice N1 (operazioni escluse ex art. 15).
- Imposta di Bollo: Se l’importo degli interessi supera i 77,47 €, occorre assolvere l’imposta di bollo di 2,00 €.
- Software Gestionale: L’utilizzo di strumenti come Kubik facilita l’emissione di queste note di debito, garantendo la corretta associazione dei codici natura richiesti dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, sarà comunque necessario emettere e inviare una fattura regolare per gli interessi di mora, ma senza considerarli ai fini dell’IVA.
Interessi di mora e interessi legali: quali differenze
Spesso si tende a confondere interessi di mora e interessi legali, ma si tratta di istituti diversi.
Gli interessi legali si applicano nei rapporti civili generici e sono determinati annualmente con decreto ministeriale. Gli interessi moratori, invece, riguardano specificamente i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali tra imprese e sono disciplinati dal D.Lgs. 231/2002.
La differenza principale riguarda:
- il tasso applicato
- l’ambito di utilizzo
- la modalità di maturazione
Gli interessi di mora prevedono infatti una maggiorazione rispetto al tasso di riferimento BCE e sono pensati per contrastare i ritardi nei pagamenti tra operatori economici.
| Caratteristica | Interessi di mora (B2B/PA) | Interessi legali (B2C/Civile) |
| Ambito | Transazioni commerciali tra imprese o con PA | Rapporti civili generici e consumatori |
| Normativa | D.Lgs. 231/2002 | Codice Civile |
| Tasso | Tasso BCE + 8% | Tasso stabilito annualmente dal MEF |
| Automatismi | Maturano senza necessità di sollecito | Richiedono solitamente la messa in mora |
Gli interessi passivi di mora sono deducibili?
Una delle domande più frequenti riguarda il trattamento fiscale: gli interessi passivi di mora sono deducibili?
In linea generale, per le imprese gli interessi passivi di mora rientrano tra gli oneri finanziari e possono essere deducibili secondo le regole previste dal TUIR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa fiscale vigente.
Diverso è il caso degli interessi attivi di mora, che costituiscono un componente positivo di reddito.
Data la complessità della materia, è sempre consigliabile verificare la corretta imputazione contabile e fiscale, soprattutto in presenza di importi rilevanti o ritardi prolungati.
Domande Frequenti
È possibile rinunciare agli interessi di mora per agevolare il recupero del credito?
Sì, il creditore può decidere di non richiederli per favorire un accordo transattivo, ma la rinuncia deve essere chiara per evitare che restino contabilmente come crediti residui.
Cosa succede se il tasso di mora pattuito nel contratto è superiore a quello legale BCE + 8%?
Le parti possono concordare tassi superiori, purché non superino la soglia dell'usura definita trimestralmente dalla Banca d'Italia, pena la nullità della clausola stessa.
Gli interessi di mora si applicano anche alle transazioni con i consumatori finali (B2C)?
No, la normativa speciale del D.Lgs. 231/2002 si applica solo ai rapporti B2B e tra imprese e PA; per i consumatori si applicano solitamente gli interessi legali del Codice Civile.
Come ci si deve comportare se il debitore paga il capitale ma non gli interessi maturati?
Il creditore può trattenere il pagamento a titolo di interessi e spese, mantenendo vivo il credito per la quota capitale rimanente, come previsto dall'art. 1194 del Codice Civile.
La fattura per i soli interessi di mora deve essere inviata tramite Sistema di Interscambio (SdI)?
Sì, trattandosi di somme fuori campo IVA ma documentate tra soggetti passivi, è necessario emettere una fattura elettronica con codice natura N1 (escluse ex art. 15).




