Fatturazione Elettronica

Esonero dalla fattura elettronica: a chi spetta?

Tutte le imprese e i professionisti italiani che vendono beni o servizi alla Pubblica Amministrazione sono tenuti ad utilizzare la fatturazione elettronica, così come le aziende e i professionisti italiani con Partita IVA che si scambiano beni o servizi tra di loro.

Quasi tutte le operazioni commerciali, oggi, in Italia, sono gestite attraverso la fatturazione elettronica, con poche eccezioni per categorie specifiche. È importante sottolineare che i soggetti esentati possono comunque scegliere di utilizzare la fatturazione elettronica invece di quella cartacea. Vediamo quali sono i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Cos’è la fatturazione elettronica e come funziona

La fatturazione elettronica rappresenta un sistema digitale per la creazione, l’invio e la conservazione delle fatture e dei pagamenti. Questo metodo ha permesso di ridurre notevolmente i tempi e i costi associati alla fatturazione e di migliorare la tracciabilità dei pagamenti. Per rispettare la normativa in vigore, il formato delle fatture elettroniche deve essere basato sul linguaggio XML: questo formato consente di accedere facilmente ai dati contenuti nella fattura e di semplificare la gestione contabile delle fatture elettroniche.

Chi sono i soggetti esonerati della Fattura Elettronica?

I soggetti esonerati dall’obbligo di emettere fatture elettroniche sono diversi: gli operatori sanitari che devono trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS); gli operatori economici che non sono domiciliati o stabiliti in Italia; i soggetti che usufruiscono di regimi fiscali agevolati, come il “regime di vantaggio” e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario“. Fino al 31 dicembre 2023, tali soggetti sono esentati dall’obbligo di fatturazione tramite SdI, qualora abbiano conseguito ricavi o compensi, riferiti all’anno, inferiori o pari a 25.000 euro. A queste categorie di operatori si aggiungono i “piccoli produttori agricoli“, che erano già esentati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Esonero fattura elettronica per chi invia dati al Sistema Tessera Sanitaria

Nel D.L. 119/2018 è stato introdotto un emendamento che prevede l’esenzione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per i soggetti passivi IVA che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (TS), ma solo per i dati trasmessi. Di seguito i soggetti che sono obbligati ad inviare i dati al Sistema tessera sanitaria:

  • Aziende sanitarie locali;
  • Aziende ospedaliere;
  • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • Policlinici universitari;
  • Farmacie pubbliche e private;
  • Presidi di specialistica ambulatoriale;
  • Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN; 
  • Soggetti iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • Iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • Soggetti iscritti negli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • Esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco. Questi ultimi sono rappresentati dalle parafarmacie.

Fattura elettronica: l’esonero per i soggetti non residenti in Italia

L’obbligo di emissione della fattura elettronica non riguarda i soggetti o gli enti non residenti fiscalmente o che non vivono stabilmente in Italia. Ad esempio, non è tenuto ad emettere fatture elettroniche il rappresentante fiscale in Italia di una società residente in Francia. Al contrario, la sede italiana di un’azienda tedesca deve emettere fatture elettroniche, dato che è un soggetto stabilito in Italia.

Esonero fattura elettronica per soggetti che applicano regimi fiscali agevolati

I soggetti passivi che si avvalgono dei regimi agevolati sono esonerati dalla fatturazione elettronica. Ciò vale per coloro che utilizzano il cosiddetto “regime di vantaggio” e per i contribuenti forfettari che si avvalgono del regime previsto dalla legge n. 190/2014 e successive modifiche. Lo stesso vale per le associazioni che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991. Tuttavia, l’art. 18 del D.L. n. 36/22 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che adottano il regime forfettario o il regime di vantaggio e che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. In ogni caso, l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti questi soggetti entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

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