Si sente sempre più spesso parlare della fatturazione elettronica in quanto, a partire dal 2024, sarà obbligatoria per tutti. Importante, quindi, non farsi trovare impreparati e conoscere tutti gli aspetti di questo nuovo sistema, anche per quanto riguarda l’imposta di bollo che, proprio come le fatture, diventerà anch’essa elettronica. Cosa cambia con questo bollo virtuale? Quando apporlo? Come e quando pagare? Tante le novità da conoscere: scopriamole insieme.
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L’imposta di bollo sulle fatture
L’imposta di bollo del valore di 2 euro è un contrassegno adesivo acquistabile dai rivenditori di tabacchi e valori bollati che si applica su documenti (quali fatture, ricevute fiscali, note ecc.) relativi ad operazioni superiori a 77,47 euro, per le quali non è previsto il versamento dell’IVA, come avviene ad esempio per le fatture emesse da chi opera in regime forfettario, o delle ricevute con ritenuta d’acconto.
Non è vero, quindi, che solo i titolari di Partita IVA devono utilizzare l’imposta di bollo: se si effettuano prestazioni occasionali per importi superiori a 77,47 euro, bisogna provvedere ad acquistare e apporre l’imposta di bollo da 2 euro su tutte le ricevute che superano la cifra sopra indicata, in quanto l’imposta di bollo da 2 euro ha la funzione di sostituire il versamento dell’IVA.
Le fatture con indicata l’Imposta sul Valore Aggiunto, quindi, non necessitano dell’imposta di bollo.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: come si appone
Le fatture elettroniche, obbligatorie dal 1° gennaio 2019 per i titolari di Partita IVA assoggettati al regime ordinario semplificato, devono riportare l’imposta di bollo, proprio come accade per i documenti cartacei. Come si appone questo “bollo virtuale” su una fattura che non è cartacea, bensì elettronica? Attraverso il software di fatturazione elettronica che si utilizza: ecco perché è importante scegliere un sistema semplice, immediato e sicuro come Kubik, così da evitare di commettere errori.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: le novità 2023
Cambiano, dal 2023, le regole sull’imposta di bollo per orientarsi tra le scadenze per il pagamento del bollo virtuale da apporre sulla fattura elettronica: le novità derivano dalle modifiche alla normativa previste dal Decreto Semplificazioni dello scorso giugno. Dal prossimo anno la soglia entro la quale è possibile differire il pagamento passa da 250 a 5.000 euro. Cosa significa? Che c’è un calendario da rispettare per versare il pagamento dell’imposta di bollo, ma, in determinati casi, la data di scadenza del pagamento può slittare.
Marca da bollo sulla fattura elettronica: le date da segnare sul calendario
Il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire:
- Entro il 31 maggio per le marche da bollo del 1° trimestre
- Entro il 30 settembre per le marche da bollo del 2° trimestre
- Entro il 30 novembre per le marche da bollo del 3° trimestre
- Entro il 28 febbraio dell’anno successivo per le marche da bollo del 4° trimestre.
Sono previste, però, delle semplificazioni:
- Se per il primo trimestre l’importo dell’imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 250,00 € tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (quindi entro il 30 settembre);
- Allo stesso modo se l’importo dell’imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 250,00 €, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta di bollo del terzo trimestre (quindi entro il 30 novembre).
Quindi, se nei primi 3 trimestri vengono emesse meno di 125 fatture su cui apporre la marca da bollo da 2,00 €, le uniche due scadenze sono:
- 30 novembre per il pagamento della marca da bollo del 1°, 2° e 3° trimestre
- 28 febbraio dell’anno successivo per il pagamento della marca da bollo del 4° trimestre.
Come pagare l’imposta di bollo sulla fattura elettronica: due modalità
Per pagare le marche da bollo sulle fatture elettroniche è possibile versare un modello F24 tramite la propria applicazione home banking, con i seguenti codici tributo (facendo attenzione, nel caso di versamento cumulativo nel 3° trimestre per i primi 3 trimestri, a rispettare i 3 distinti codici tributo):
- 1° trimestre: codice tributo 2521
- 2° trimestre: codice tributo 2522
- 3° trimestre: codice tributo 2523
- 4° trimestre: codice tributo 2524.
Oppure, è possibile accedere al sito fatture e corrispettivi dell’Agenzia dell’Entrate tramite SPID e seguire questi passaggi:
- Selezionare “fatture elettroniche e altri dati IVA”
- Selezionare “pagamento imposta di bollo”
- Cliccare il box blu nella colonna dettaglio
- Cliccare “procedi al pagamento”.
Le sanzioni in caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo
La sanzione per la mancata applicazione della marca da bollo sulle fatture o sulle ricevute prevede una sanzione che può andare da 1 a 5 volte l’imposta di bollo da 2 euro, per ciascun documento privo del bollo virtuale.