La FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: è più sicura e generalmente utilizzata per transazioni finanziarie di grandi dimensioni o per firmare documenti che possono presentare interessi legali significativi.
Si tratta di una firma elettronica che soddisfa i resquisiti di cui all’articolo 26 (Art.3 eIDAS):

  • connessa unicamente al firmatario,
  • idonea a identificare il firmatario,
  • creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo,
  • collegata ai dati sottoscritti.

Abilitando ed utilizzando la firma elettronica avanzata (FEA), sono soddisfatti i seguenti punti previsti dall’art.56 del DPCM 22 febbraio 2013
a) l’identificazione del firmatario del documento: perchè sia possibile avviare un processo di tipo FEA, il firmatario deve essere stato riconosciuto tramite la consegna di un documento di riconoscimento

Per poter utilizzare la firma elettronica avanzata è obbligatorio, come da normativa di riferimento:

  • identificare in modo certo l’utente tramite un valido documento di riconoscimento e conservarne una copia per almeno 20 anni
  • pubblicare sul proprio sito internet le modalità con cui effettuare la richiesta di una copia dei termini e condizioni del servizio e le caratteristiche del sistema utilizzato
  • dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila e pubblicare sul proprio sito internet le modalità scelte

VALORE LEGALE
Secondo la normativa vigente, un documento informatico sottoscritto con la FEA è giuridicamente valido ed è equiparabile ad una firma autografa apposta su un documento cartaceo. Secondo il Decreto legislativo 07/0/2005, n.82, art. 20, com. 1-bis:

“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore“.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI
E’ possibile firmare tramite la FEA, ad esempio:

  • Preventivi di alto valore economico
  • Offerte di alto valore economico
  • Ordini/Conferme d’ordine di alto valore economico
  • Contratti di medio/alto valore economico e che non richiedono la forma scritta
  • Dichiarativi
  • Gli atti di cui all’articolo 1350 n.13 del codice civile
  • …

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