La validità legale della firma elettronica è un argomento a cui imprese e professionisti cercano costantemente una risposta, per comprendere se può essere equiparata alla tradizionale firma autografa.
Secondo il regolamento eIDAS, il regolamento UE che norma le firme elettroniche negli stati membri, esistono tre diverse tipologie di firma elettronica (Semplice, Avanzata e Qualificata), ognuna con diverse caratteristiche, anche a livello di validità legale.
Secondo l’ordinamento italiano la validità legale di una firma elettronica è strettamente legata al concetto di valore probatorio, espresso nell’articolo 2702 del Codice civile “Efficacia della scrittura privata”. Semplificando possiamo affermare che una firma elettronica ha valore legale quando viene dimostrata la sua efficacia probatoria, ovvero la sua assimilabilità a una scrittura privata.
Tra le tre tipologie di firme quella con la completa validità legale è la firma elettronica qualificata, che viene apposta attraverso uno specifico dispositivo elettronico, come un token o una smart card.
Anche la firma elettronica avanzata, in assoluto quella più utilizzata in ambito aziendale, è ritenuta un sistema di firma con ottima forza in termini di validità legale. Essa viene apposta attraverso una procedura informatica che certifica la connessione univoca al firmatario, confermando la sua efficacia probatoria.
In ogni caso il regolamento eIDAS esplicita un concetto chiaro: nessuna firma elettronica può essere rifiutata per la sua natura elettronica, tanto più quando viene creata da un servizio fiduciario approvato dall’Unione Europea. Per questo la sua efficacia probatoria è garantita in tutta l’Unione Europea.