Cosa sono gli interessi di mora, come calcolarli e come inserirli in fattura

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Gli interessi moratori, ai sensi del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (che attua la direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), sono dovuti al soggetto che subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del corrispettivo concordato. Questi interessi di mora si applicano relativamente a contratti commerciali stipulati tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che prevedono la fornitura di beni o servizi a fronte di un pagamento per il lavoro svolto.

Interessi di mora: cosa sono

Nel momento in cui viene rilasciato una fattura con una data di scadenza stabilita in anticipo, la mancata adesione ai termini di pagamento inseriti in fattura porta alla messa in mora del debitore. Questa circostanza dà luogo al calcolo degli interessi sul debito, in ottemperanza alle disposizioni in vigore, che saranno aggiunti all’ammontare originario della fattura. Scopriamo qual è la procedura da seguire per quantificare questi interessi e come vengono inseriti in fattura.

Interessi di mora: da quando decorrono

Gli interessi moratori sono automaticamente applicati dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento, senza bisogno che il creditore costituisca in mora il debitore, salvo che quest’ultimo dimostri che l’inadempimento è stato causato da circostanze non a lui imputabili. Il termine di pagamento è stabilito dal legislatore in modo preciso, generalmente in 30 giorni (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 231/2002) a partire dalla ricezione delle merci o dalla prestazione dei servizi, ma può essere concordato per iscritto tra le parti entro certi limiti. Tuttavia, le disposizioni dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 devono essere sempre prese in considerazione.

Come mettere in mora il debitore

L’attivazione della procedura di costituzione in mora di un debitore avviene tramite l’invio di una notifica scritta da parte del creditore (che deve indicare la scadenza ultima del pagamento) e che deve essere inviata mediante comunicazione certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’invio dell’avviso ha lo scopo di conferire ufficialità alla costituzione in mora, anche se ai sensi della normativa vigente gli interessi vengono automaticamente calcolati dal giorno successivo alla scadenza, a titolo di risarcimento per il differimento tra la data di scadenza dei termini di pagamento previsti in fattura e quelli effettivi.

La legge italiana ha introdotto un cambiamento in merito alla maggiorazione degli interessi moratori a partire dal 1° gennaio 2013, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Questo decreto, infatti, ha stabilito un’ulteriore maggiorazione dell’8% rispetto al tasso di riferimento BCE, che si applica alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013. Per le transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012, quindi, continua ad applicarsi la maggiorazione previgente pari al 7%.

Come calcolare gli interessi di mora

È di fondamentale importanza conoscere la corretta procedura per calcolare gli interessi di mora in caso di inadempimento nel pagamento di una fattura. Il calcolo degli interessi di mora viene effettuato moltiplicando l’ammontare del debito (la fattura insoluta) per il tasso di mora e per il numero di giorni di ritardo. Il risultato di tale operazione viene poi diviso per 365.

Nello specifico, la formula utilizzata per calcolare gli interessi di mora su fatture insolute è la seguente:

Importo Fattura Insoluta x Tasso di Mora x Numero di giorni di ritardo / 365

Gli interessi di mora e l’IVA

Gli interessi di mora, pur essendo soggetti a fatturazione, non incidono sulla base imponibile dell’IVA e non contribuiscono all’incremento del volume d’affari o del fatturato. Infatti, tali interessi sono esclusi dalla base imponibile dell’IVA ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633 del 1972. Pertanto, sarà comunque necessario emettere e inviare una fattura regolare per gli interessi di mora, ma senza considerarli ai fini dell’IVA.

Gli interessi di mora sulle transazioni relative ai prodotti alimentari e agricoli

In base al comma 2 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198, le transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e alimentari sono soggette a una maggiorazione degli interessi di mora di ulteriori quattro punti percentuali. Ciò significa che al tasso di riferimento BCE si applica una doppia maggiorazione: 8 punti percentuali più 4 punti percentuali. Questa maggiorazione è stata introdotta il 4 luglio 2015 dall’articolo 2, comma 3 del Decreto Legge 51/2015: in precedenza, invece, la maggiorazione era del 2%.

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