Gli interessi moratori, ai sensi del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (che attua la direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), sono dovuti al soggetto cheโฏsubisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamentoโฏdel corrispettivo concordato. Questi interessi di mora si applicano relativamente aโฏcontratti commercialiโฏstipulati tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che prevedono la fornitura di beni o servizi a fronte di un pagamento per il lavoro svolto.
Gli interessi di mora sono somme aggiuntive dovute quando una fattura non viene pagata entro la scadenza. Si applicano automaticamente dal giorno successivo al termine di pagamento, secondo il D.Lgs. 231/2002. Il calcolo avviene moltiplicando importo dovuto, tasso di mora e giorni di ritardo, diviso 365. Non sono soggetti a IVA.
Interessi di mora: cosa sonoย
Nel momento in cui viene rilasciato una fattura con unaโฏdata di scadenza stabilita in anticipo, la mancata adesione ai termini di pagamento inseriti in fattura porta allaโฏmessa in mora del debitore. Questa circostanza dร luogo alโฏcalcolo degli interessi sul debito, in ottemperanza alle disposizioni in vigore, che sarannoโฏaggiunti allโammontare originario della fattura. Scopriamo qual รจ la procedura da seguire per quantificare questi interessi e come vengono inseriti in fattura.
Interessi di mora: da quando decorronoย
Gli interessi moratori sono applicati automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento. Non รจ necessario che il creditore invii un sollecito formale o costituisca in mora il debitore per farne iniziare la maturazione. Il termine di pagamento ordinario รจ fissato in 30 giorni dalla ricezione delle merci o dalla prestazione dei servizi. Tuttavia, nelle transazioni commerciali tra imprese (B2B), le parti possono concordare per iscritto termini diversi, purchรฉ non siano gravemente iniqui per il creditore.
Nei rapporti con i consumatori si applicano le regole generali del Codice Civile italiano in materia di mora del debitore (art. 1219 c.c.).
Interessi di mora: quando si applicano e quando sono dovutiย
Comprendere le tempistiche e le condizioni di applicabilitร รจ essenziale per gestire correttamente i rapporti commerciali ed evitare contestazioni.
- Applicazione automatica: maturano nel momento in cui il pagamento non avviene entro i termini stabiliti in fattura.ย
- Decorrenza: iniziano a maturare dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.ย
- Nessun sollecito necessario: non occorre inviare un sollecito formale affinchรฉ gli interessi inizino a decorrere.ย
- Ambito di applicazione: gliย interessi di mora sono dovutiย in tutte le transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e Pubblica Amministrazione.ย
- Esclusione di responsabilitร : il debitore puรฒ evitarne il pagamento solo dimostrando che il ritardo รจ causato da circostanze a lui non imputabili.ย
Come mettere in mora il debitoreย
Sebbene la maturazione degli interessi sia automatica dal giorno successivo alla scadenza, il creditore puรฒ avviare una procedura formale per conferire ufficialitร all’inadempimento.
- Notifica scritta:ย invia una comunicazione scritta con la scadenza ultima per costituire in mora il debitore; una volta incassati, emetti il documento con unย software di fatturazione elettronicaย come Kubik per l’invio alย SdI.ย
- Modalitร di invio: la notifica va inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.ย
- Finalitร : la procedura serve a costituire formalmente in mora il debitore e a richiedere il risarcimento per il differimento tra la scadenza prevista e il pagamento effettivo.ย
- Evoluzione normativa del tasso:ย
- Transazioni dal 1ยฐ gennaio 2013: si applica una maggiorazione dell’8% rispetto al tasso di riferimento BCE (D.Lgs.ย 192/2012).ย
- Transazioni fino al 31 dicembre 2012: resta valida la maggiorazione previgente del 7%ย


Come calcolare gli interessi di moraย
ร fondamentale seguire la procedura corretta per quantificare lโimporto dovuto in caso di ritardo. Il calcolo si effettua moltiplicando lโammontare della fattura insoluta per il tasso di mora vigente e per il numero di giorni di ritardo effettivo, dividendo poi il risultato per 365.
La formula tecnica da utilizzare รจ:
Importo Fattura Insoluta x Tasso di Mora x Numero di giorni di ritardo / 365
Il tasso di mora non รจ fisso, ma รจ indicizzato al tasso di riferimento della BCE, aggiornato semestralmente (1ยฐ gennaio e 1ยฐ luglio). Per le transazioni concluse dal 1ยฐ gennaio 2013, a tale tasso si applica una maggiorazione fissa di 8 punti percentuali.
Calcolo interessi di mora:ย unย esempio praticoย
Il calcolo degli interessi di mora avviene applicando il tasso previsto dalla normativa allโimporto della fattura insoluta, in proporzione ai giorni di ritardo. Ma come si calcolano gli interessi di mora in concreto?
Vediamo un esempio pratico.
- Importo fattura: โฌ 5.000ย
- Tasso interessi di mora: 10%ย
- Ritardo nel pagamento: 60 giorniย
Calcolo:
5.000 ร 10% ร 60 / 365 = โฌ 82,19
Lโimporto di โฌ 82,19 rappresenta gli interessi moratori maturati per il ritardo.
Sapere come si calcolano gli interessi di mora รจ fondamentale per imprese e professionisti che vogliono tutelare la propria liquiditร e gestire correttamente le fatture scadute.
Gli interessi di mora e lโIVAย
Gli interessi di mora sono esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dellโarticolo 15 del DPR 633/1972. Sebbene non concorrano al volume d’affari, devono essere documentati tramite fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio (SdI).
- Codice Natura:ย In fase di compilazione della fattura elettronica, รจ necessario utilizzare il codiceย N1ย (operazioni escluse ex art. 15).ย
- Imposta di Bollo:ย Se l’importo degli interessi supera i 77,47 โฌ, occorre assolvere l’imposta di bollo di 2,00 โฌ.ย
- Software Gestionale:ย L’utilizzo di strumenti come Kubik facilita l’emissione di queste note di debito, garantendo la corretta associazione dei codici natura richiesti dall’Agenzia delle Entrate.ย
Pertanto, sarร comunque necessario emettere eโฏinviare una fatturaโฏregolare per gli interessi di mora, ma senza considerarli ai fini dellโIVA.
Interessi di mora e interessi legali: quali differenzeย
Spesso si tende a confondere interessi di mora e interessi legali, ma si tratta di istituti diversi.
Gli interessi legali si applicano nei rapporti civili generici e sono determinati annualmente con decreto ministeriale. Gli interessi moratori, invece, riguardano specificamente i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali tra imprese e sono disciplinati dal D.Lgs. 231/2002.
La differenza principale riguarda:
- il tasso applicatoย
- lโambito di utilizzoย
- la modalitร di maturazioneย
Gli interessi di mora prevedono infatti una maggiorazione rispetto al tasso di riferimento BCE e sono pensati per contrastare i ritardi nei pagamenti tra operatori economici.
| Caratteristica | Interessi di mora (B2B/PA) | Interessi legali (B2C/Civile) |
| Ambito | Transazioni commerciali tra imprese o con PA | Rapporti civili generici e consumatori |
| Normativa | D.Lgs. 231/2002 | Codice Civile |
| Tasso | Tasso BCE + 8%ย | Tasso stabilito annualmente dal MEF |
| Automatismi | Maturano senza necessitร di sollecito | Richiedono solitamente la messa in mora |
Gli interessi passivi di mora sono deducibili?ย
Una delle domande piรน frequenti riguarda il trattamento fiscale: gli interessi passivi di mora sono deducibili?
In linea generale, per le imprese gli interessi passivi di mora rientrano tra gli oneri finanziari e possono essere deducibili secondo le regole previste dal TUIR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa fiscale vigente.
Diverso รจ il caso degli interessi attivi di mora, che costituiscono un componente positivo di reddito.
Data la complessitร della materia, รจ sempre consigliabile verificare la corretta imputazione contabile e fiscale, soprattutto in presenza di importi rilevanti o ritardi prolungati.
Domande Frequenti
ร possibile rinunciare agli interessi di mora per agevolare il recupero del credito?
Sรฌ, il creditore puรฒ decidere di non richiederli per favorire un accordo transattivo, ma la rinuncia deve essere chiara per evitare che restino contabilmente come crediti residui.
Cosa succede se il tasso di mora pattuito nel contratto รจ superiore a quello legale BCE + 8%?
Le parti possono concordare tassi superiori, purchรฉ non superino la soglia dell'usura definita trimestralmente dalla Banca d'Italia, pena la nullitร della clausola stessa.
Gli interessi di mora si applicano anche alle transazioni con i consumatori finali (B2C)?
No, la normativa speciale del D.Lgs. 231/2002 si applica solo ai rapporti B2B e tra imprese e PA; per i consumatori si applicano solitamente gli interessi legali del Codice Civile.
Come ci si deve comportare se il debitore paga il capitale ma non gli interessi maturati?
Il creditore puรฒ trattenere il pagamento a titolo di interessi e spese, mantenendo vivo il credito per la quota capitale rimanente, come previsto dall'art. 1194 del Codice Civile.
La fattura per i soli interessi di mora deve essere inviata tramite Sistema di Interscambio (SdI)?
Sรฌ, trattandosi di somme fuori campo IVA ma documentate tra soggetti passivi, รจ necessario emettere una fattura elettronica con codice natura N1 (escluse ex art. 15).




