Tutte le imprese e i professionisti italiani che vendono beni o servizi alla Pubblica Amministrazione sono tenuti ad utilizzare la fatturazione elettronica, cosรฌ come le aziende e i professionisti italiani con Partita IVA che si scambiano beni o servizi tra di loro.
Quasi tutte le operazioni commerciali, oggi, in Italia, sono gestite attraverso la fatturazione elettronica, con poche eccezioni per categorie specifiche. ร importante sottolineare che i soggetti esentati possono comunque scegliere di utilizzare la fatturazione elettronica invece di quella cartacea. Vediamo quali sono i soggetti esonerati dallโobbligo di fatturazione elettronica.
Indice dei contenuti
Cosโรจ la fatturazione elettronica e come funziona
La fatturazione elettronica rappresenta un sistema digitale per la creazione, l’invio e la conservazione delle fatture e dei pagamenti. Questo metodo ha permesso di ridurre notevolmente i tempi e i costi associati alla fatturazione e di migliorare la tracciabilitร dei pagamenti. Per rispettare la normativa in vigore, il formato delle fatture elettroniche deve essere basato sul linguaggio XML: questo formato consente di accedere facilmente ai dati contenuti nella fattura e di semplificare la gestione contabile delle fatture elettroniche.
Chi sono i soggetti esonerati della Fattura Elettronica?
I soggetti esonerati dall’obbligo di emettere fatture elettroniche sono diversi: gli operatori sanitari che devono trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS); gli operatori economici che non sono domiciliati o stabiliti in Italia; i soggetti che usufruiscono di regimi fiscali agevolati, come il “regime di vantaggio” e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario”. Fino al 31 dicembre 2023, tali soggetti sono esentati dall’obbligo di fatturazione tramite SdI, qualora abbiano conseguito ricavi o compensi, riferiti all’anno, inferiori o pari a 25.000 euro. A queste categorie di operatori si aggiungono i “piccoli produttori agricoli”, che erano giร esentati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’obbligo di fatturazione elettronica.


Procedura per richiedere lโesonero della fattura elettronica
Per ottenere l’esenzione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, i soggetti interessati devono seguire specifiche procedure definite dalle autoritร fiscali competenti.
Ecco una procedura su come richiedere l’esenzione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica:
- Verifica dei requisiti di esenzione: Prima di avviare la procedura, assicurati di soddisfare i requisiti necessari per ottenere l’esenzione. Controlla attentamente le disposizioni normative e le specifiche condizioni previste per il tuo caso particolare, come ad esempio appartenere a una categoria professionale specifica o avere ricavi/compensi inferiori alla soglia stabilita.
- Raccolta della documentazione: Prepara tutta la documentazione richiesta per supportare la tua richiesta di esenzione. Questa documentazione puรฒ includere certificati, attestazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazione, o altri documenti che dimostrano il tuo diritto all’esenzione.
- Compilazione dei moduli: Accedi al portale online dell’Agenzia delle Entrate o dell’ente competente per la gestione delle esenzioni e individua il modulo specifico per la richiesta di esenzione dalla fattura elettronica.
- Invio della richiesta: Una volta compilato il modulo e allegata tutta la documentazione necessaria, procedi con l’invio della richiesta attraverso il sistema online fornito dall’Agenzia delle Entrate o dall’ente competente.
- Monitoraggio dello stato della richiesta: Dopo aver inviato la richiesta, verifica regolarmente lo stato della procedura tramite il portale online. In questo modo potrai essere aggiornato sulle eventuali comunicazioni o richieste di integrazione da parte dell’ente competente e potrai rispondere tempestivamente per completare la procedura.
Esonero fattura elettronica per chi invia dati al Sistema Tessera Sanitaria
Nel D.L. 119/2018 รจ stato introdotto un emendamento che prevede l’esenzione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per i soggetti passivi IVA che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (TS), ma solo per i dati trasmessi. Di seguito i soggetti che sono obbligati ad inviare i dati al Sistema tessera sanitaria:
- Aziende sanitarie locali;
- Aziende ospedaliere;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Policlinici universitari;
- Farmacie pubbliche e private;
- Presidi di specialistica ambulatoriale;
- Strutture per lโerogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- Altri presidi e strutture accreditati per lโerogazione dei servizi sanitari;
- Strutture autorizzate per lโerogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
- Soggetti iscritti allโAlbo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- Iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
- Soggetti iscritti negli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- Esercenti lโarte sanitaria ausiliaria di ottico;
- Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
- Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
- Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
- Esercizi commerciali che svolgono l’attivitร di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali รจ stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco. Questi ultimi sono rappresentati dalle parafarmacie.
Fattura elettronica: lโesonero per i soggetti non residenti in Italia
Lโobbligo di emissione della fattura elettronica non riguarda i soggetti o gli enti non residenti fiscalmente o che non vivono stabilmente in Italia. Ad esempio, non รจ tenuto ad emettere fatture elettroniche il rappresentante fiscale in Italia di una societร residente in Francia. Al contrario, la sede italiana di un’azienda tedesca deve emettere fatture elettroniche, dato che รจ un soggetto stabilito in Italia.
Esonero fattura elettronica per soggetti che applicano regimi fiscali agevolati
I soggetti passivi che si avvalgono dei regimi agevolati sono esonerati dalla fatturazione elettronica. Ciรฒ vale per coloro che utilizzano il cosiddetto “regime di vantaggio” e per i contribuenti forfettari che si avvalgono del regime previsto dalla legge n. 190/2014 e successive modifiche. Lo stesso vale per le associazioni che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991. Tuttavia, l’art. 18 del D.L. n. 36/22 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1ยฐ luglio 2022 per i soggetti che adottano il regime forfettario o il regime di vantaggio e che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. In ogni caso, l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti questi soggetti entrerร in vigore a partire dal 1ยฐ gennaio 2024.
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