Lo Split Payment, o scissione dei pagamenti, è un meccanismo fiscale pensato per contrastare l’evasione dell’IVA. Dal momento della sua introduzione con la Legge di Stabilità 2015, la disciplina ha subito varie modifiche e, ad oggi, resta uno strumento applicabile in presenza di determinati committenti individuati dalla normativa IVA.
Nel 2026 l’Italia è ancora autorizzata ad applicare lo Split Payment fino al 30 giugno 2026, con alcune limitazioni e con un perimetro che richiede attenzione pratica, soprattutto nella gestione della fattura elettronica.
Cosa significa Split Payment o scissione dei pagamenti?
Lo Split Payment è un meccanismo che prevede la separazione del pagamento dell’IVA: quando un fornitore vende beni o presta servizi a determinati soggetti, l’IVA indicata in fattura non viene incassata dal fornitore, ma viene versata direttamente all’Erario dal committente.
In pratica, la procedura si svolge in tre passaggi principali:
- Il fornitore riceve il corrispettivo della vendita (o prestazione) senza IVA.
- Il cliente effettua il pagamento dell’imposta direttamente all’Erario.
- Il fornitore emette fattura elettronica indicando aliquota e importo IVA, ma senza richiederne il pagamento al cliente.
Questo sistema è stato introdotto come misura antievasione, perché riduce il rischio che l’IVA incassata dal fornitore non venga poi riversata allo Stato.
Quando si applica lo Split Payment?
Lo Split Payment si applica quando il fornitore emette una fattura verso soggetti rientranti nel perimetro previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972.
In sintesi operativa, rientrano tipicamente:
- Pubbliche Amministrazioni (PA) in senso stretto.
- Enti e soggetti assimilati indicati dalla norma (inclusi alcuni enti pubblici e realtà controllate/partecipate, nei casi previsti).
Inoltre, è importante considerare che l’ambito applicativo ha subito restringimenti nel tempo: ad esempio, alcune categorie (come le società quotate in specifici indici) possono uscire dal perimetro in base alle scadenze e alle regole di progressiva riduzione dello strumento.
Per evitare errori, nella pratica conviene sempre verificare la natura del committente e se rientra tra i soggetti per cui lo Split Payment è previsto.
Come si Registra la Fattura con Split Payment?
Per registrare una fattura con Split Payment, il fornitore deve annotare l’IVA esposta nella fattura nel registro IVA vendite. Tuttavia, l’IVA evidenziata non entra nella liquidazione IVA del fornitore, perché il committente versa:
- Al fornitore solo l’imponibile.
- Allo Stato l’IVA.
Quando si emette una fattura elettronica con Split Payment, è necessario:
- Inserire il valore “S” nel campo “EsigibilitaIVA” del file XML.
- Includere un’annotazione del tipo: “Scissione dei pagamenti – IVA versata dal committente ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72”.
Ad oggi, l’Italia è autorizzata a continuare ad applicare lo Split Payment fino al 30 giugno 2026.
Esempio pratico
Se una ditta emette una fattura di 1.000 euro + IVA 22% (220 euro) a un Comune:
- Il Comune paga al fornitore 1.000 euro.
- Il Comune versa 220 euro di IVA direttamente all’Erario.
Cosa dice l’art. 17 sullo Split Payment?
L’art. 17 del DPR 633/1972 stabilisce, in linea generale, che l’IVA è dovuta dai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili e deve essere versata all’Erario con le consuete liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), al netto dell’IVA detraibile sugli acquisti.
L’art. 17-ter disciplina invece lo Split Payment, prevedendo che, per le operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti, sia il committente a versare l’IVA all’Erario, mentre il fornitore incassa solo l’imponibile.
Sanzioni ed errori nello Split Payment
Nel meccanismo dello Split Payment, la precisione nella gestione delle fatture è cruciale. Se un fornitore omette di indicare che una fattura è soggetta a Split Payment, può incorrere in errori contabili e fiscali che richiedono una regolarizzazione.
Gli errori più frequenti sono:
- Emissione della fattura senza valorizzare correttamente EsigibilitaIVA = “S”.
- Richiesta (o incasso) dell’IVA dal committente quando invece andava “scissa”.
- Errata gestione della registrazione e conseguente disallineamento nelle liquidazioni IVA.
In caso di errore, è necessario intervenire tempestivamente con le opportune rettifiche (ad esempio tramite nota di credito e nuova emissione corretta, quando applicabile), per evitare contestazioni e sanzioni.
Per ridurre a zero il rischio di dimenticanze o errori formali, molti professionisti si affidano a Kubik di Alias, il gestionale che automatizza la creazione di fatture elettroniche verso la PA e i soggetti in scissione dei pagamenti.


Split Payment e Reverse Charge
Split Payment e Reverse Charge sono due meccanismi distinti:
- Con lo Split Payment, l’IVA è esposta in fattura ma viene versata all’Erario dal committente.
- Con il Reverse Charge, l’IVA non viene addebitata dal fornitore perché è il committente a integrare/assolvere l’imposta secondo le regole dell’inversione contabile.
Regola operativa importante: se un’operazione rientra nel Reverse Charge, lo Split Payment non si applica, poiché il primo prevale, in quanto cambia completamente la modalità di assolvimento dell’IVA.
Come funziona lo Split Payment per la Pubblica Amministrazione?
Nel caso della Pubblica Amministrazione, l’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi:
- Non viene pagata al fornitore.
- Viene versata direttamente all’Erario.
Gli enti pubblici utilizzano modalità di versamento dedicate (ad esempio modelli specifici per enti pubblici) in modo da garantire tracciabilità e corretto assolvimento dell’imposta.
Per il fornitore, l’impatto più rilevante è finanziario: non incassando l’IVA, può trovarsi più spesso in posizione creditoria IVA, con la conseguente necessità di gestire compensazioni o rimborsi.
Operazioni non soggette allo Split Payment
Lo Split Payment si applica quando l’acquirente è una Pubblica Amministrazione o un soggetto assimilato rientrante nel perimetro normativo. Tuttavia, ci sono operazioni che non rientrano nello Split Payment.
Lo Split Payment non si applica a:
- Operazioni soggette a regimi speciali (minimi/forfettari) che non comportano l’indicazione dell’IVA in fattura.
- Cessioni di beni/prestazioni di servizi per le quali i cessionari/committenti siano debitori d’imposta (Reverse Charge).
- Prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto (nei casi previsti dalla disciplina applicabile).
Inoltre, poiché l’ambito di applicazione è stato oggetto di modifiche e riduzioni progressive, è sempre opportuno verificare se il committente rientra effettivamente tra i soggetti per cui lo Split Payment è previsto al momento dell’emissione.
| Voce | Cosa succede con lo Split Payment | Implicazione pratica |
| IVA in fattura | È indicata in fattura | Non viene incassata dal fornitore |
| Pagamento al fornitore | Il committente paga solo l’imponibile | Incasso “più basso” rispetto a una fattura ordinaria |
| Versamento IVA | Lo fa il committente all’Erario | Il fornitore non versa quell’IVA |
| Fattura elettronica | Campo EsigibilitaIVA valorizzato con “S” | Fondamentale per evitare scarti/errore gestionale |
| Reverse charge | Prevale sullo Split Payment | Se c’è reverse charge, non si applica split |
| Effetto IVA per il fornitore | Possibili crediti IVA ricorrenti | Compensazione o richiesta rimborso (se spettante) |
| Periodo autorizzativo | In vigore fino al 30/06/2026 | Possibili revisioni dopo la scadenza |

Domande Frequenti
Come capisco se devo applicare lo Split Payment?
Devi verificare se il tuo cliente rientra tra i soggetti per cui la normativa prevede la scissione dei pagamenti (tipicamente PA e soggetti assimilati). In caso di dubbi, conviene fare un controllo preventivo perché l’errore incide sulla fattura elettronica e sulla gestione IVA.
Cosa devo scrivere in fattura elettronica per lo Split Payment?
In fattura elettronica devi valorizzare il campo EsigibilitaIVA con “S” e inserire un’annotazione del tipo: “Scissione dei pagamenti – IVA versata dal committente ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72”.
Se applico Split Payment incasso anche l’IVA?
No. Incassi solo l’imponibile. L’IVA indicata in fattura viene trattenuta e versata all’Erario dal committente.
Split Payment e reverse charge: quale si applica?
Se l’operazione rientra nel reverse charge, allora non si applica Split Payment. In pratica, il reverse charge “sostituisce” la scissione dei pagamenti.
Cosa succede se sbaglio a emettere una fattura con Split Payment?
Dipende dall’errore, ma di solito serve una rettifica (ad esempio nota di credito e riemissione corretta, quando applicabile) o una regolarizzazione contabile/fiscale. Agire subito riduce il rischio di contestazioni e sanzioni.




