Come funziona la fattura elettronica per la Svizzera

Primo piano di una donna d'affari che compila una fattura sul computer portatile sopra la scrivania di legno

A partire dal 1° luglio 2022 per effettuare operazioni quali cessioni di beni e prestazioni di servizi verso committenti esteri UE o extra-UE, i soggetti residenti o stabiliti in Italia devono emettere fattura elettronica in formato XML da trasmettere al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. La fattura può essere inviata ai soggetti non residenti con le stesse modalità previste per le fatture interne, tramite il Sistema di Interscambio con il codice destinatario “XXXXXXX” e compilando attentamente tutti i campi (come spiegato più avanti). In ogni caso, è necessario inviare anche una copia analogica o cartacea al cliente estero, in quanto questi non potrebbe interpretare il formato XML.

Fatture estere per prodotti import/export

Quali informazioni e dettagli devono essere inclusi sulla fattura di vendita per le cessioni di beni dall’Italia verso un paese al di fuori dell’Unione Europea, in particolare la Svizzera? Questa è una questione rilevante da considerare quando si tratta di prodotti destinati all’esportazione, soprattutto quando si emette una fattura per un cliente svizzero. Però, prima di scoprire i dati che devono essere indicati obbligatoriamente in fattura (e cosa inserire nelle singole voci per evitare di commettere errori), è importante precisare e distinguere tra esportazioni dirette ed esportazioni indirette.

Per esportazione diretta (articolo 8, comma 1, lettera a, DPR n. 633/72) si intende il trasporto di beni destinati alla cessione a un soggetto al di fuori dell’Unione Europea, indipendentemente dalla sua natura giuridica, che viene effettuato direttamente dal venditore, il quale si occupa della cessione e del trasporto, verificando inoltre che il prodotto sia uscito dal territorio nazionale.

Per esportazione indiretta (articolo 8, comma 1, lettera b, DPR n. 633/72) si intende invece il trasporto del bene effettuato dal cliente non residente o per suo conto. La caratteristica principale di questa vendita è che la merce deve essere destinata ad uscire dall’Unione Europea entro 90 giorni. In questo caso, l’intermediazione viene affidata a imprese specializzate.

Considerando questa importante distinzione, è importante sapere che, ai sensi dell’articolo 8 del DPR 633/1972, le esportazioni non sono soggette a IVA in Italia. Le aziende che intendono esportare i propri prodotti, quindi, devono fare attenzione ai dazi doganali del Paese di destinazione della merce. Per quanto riguarda le cessioni di beni al di fuori dell’Unione Europea, come nel caso della Svizzera, è essenziale che la fattura sia redatta in modo appropriato e contenga tutte le informazioni necessarie per evitare problemi durante le formalità doganali.

La fatturazione all’estero richiede particolare attenzione e una fattura completa di tutte le informazioni necessarie, oltre a svolgere un ruolo chiave nel penetrare nei mercati internazionali, agevola e semplifica le procedure doganali.

Come emettere una fattura elettronica verso un soggetto estero

Per emettere una fattura elettronica verso un soggetto svizzero, occorre compilare alcune specifiche voci del formato XML. I soggetti identificati ai fini IVA in Italia, invece, sono esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica, salvo che non abbiano una stabile organizzazione in Italia. Solo i soggetti stabiliti in Italia possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica, mentre i soggetti identificati in Italia senza stabile organizzazione possono emettere fattura cartacea.

La norma non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito in Italia, quindi è possibile inviare una fattura elettronica ai soggetti non residenti identificati in Italia, garantendo loro la possibilità di richiedere una copia cartacea della fattura.

Ecco quali sono le diverse voci da compilare per emettere fattura verso un cliente svizzero e cosa inserire:

  • Codice Destinatario (SdI): deve essere compilato inserendo la sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX”. Questo vale sia per i clienti UE (residenti nell’Unione Europea), sia extra UE.
  • “IdPaese”: qui deve essere indicato il paese del “Fornitore/Committente” della fattura elettronica inserendo la sigla del paese estero (che per la Svizzera è CH), che deve essere obbligatoriamente di due lettere, come espressa dallo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
  • CAP: in questo campo bisognerà inserire il valore generico “00000”.
  • Partita IVA: il numero di Pta IVA del committente/fornitore. Se ha sede all’interno dell’Unione Europea è necessario inserire la partita Iva comunitaria con l’identificativo della nazione di appartenenza; mentre se ha sede al di fuori dei confini dell’Unione Europea basterà utilizzare il codice “OO99999999999” (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9). Se si tratta di un cliente estero privato (senza partita Iva): è necessario compilare il campo con il codice numerico “0000000” (codice a 7 zeri).
  • “IdCodice” e Codice Fiscale:IdCodice” è il numero di identificazione fiscale del cessionario/committente; mentre il “CodiceFiscale” è il numero di codice fiscale del cessionario/committente. L’Agenzia delle entrate, nelle FAQ pubblicate il 12 febbraio 2021, ha indicato come comportarsi se il destinatario estero della fattura elettronica (operatore o consumatore, UE oppure extra UE) non ha un codice fiscale italiano: Nel campo “IdCodice” si deve inserire un valore alfanumerico identificativo dell’operatore o del consumatore finale, fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità, da inserire anche nel campo “CodiceFiscale.
  • Codici “Natura IVA” per operazioni con l’estero: Devono essere utilizzati i seguenti codici natura Iva per le fatture elettroniche connesse alle operazioni con l’estero. Si tratta dei seguenti:
    • N3.1: non imponibili – esportazioni;
    • N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie;
    • N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino.

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